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Accesso Civico – Civico Generalizzato – Documentale

A) L’accesso civico obbligatorio (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).

è il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web.
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

1) Modalità di presentazione – L’istanza di accesso  è redatta dall’interessato, con allegata copia di un valido documento di identità del richiedente, preferibilmente nell’apposito modulo prestampato Richiesta di Accesso Civico_ex art._5_c._1_d.lgs._n.33 e deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione “Amministrazione trasparente” del predetto sito.

1) Modulistica accesso CIVICO e informativa privacy

L’istanza può essere:

  • trasmessa a mezzo posta ordinaria;
  • consegnata a mani all’Ufficio protocollo (laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che deve essere inserita nel fascicolo ex art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. n. 445/2000);
  • trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) all’indirizzo di posta elettronica certificata adspmaresiciliaorientale@pec.it o all’indirizzo di posta ordinaria info@adspmaresiciliaorientale.it

Le istanze trasmesse per via telematica devono possedere i requisiti richiesti dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

3) Richiesta di riesame

 Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro tale termine, il richiedente può presentare Richiesta di Riesame al RPCT , che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 (venti) giorni. Se i dati o documenti richiesti sono detenuti dal RPCT, la richiesta di riesame va presentata al Segretario Generale.

3) Modulistica RIESAME e informativa privacy

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B) L’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA), in base all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013,

è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. L’istanza di accesso civico generalizzato deve identificare i dati o i documenti richiesti e non necessita di motivazione.

Modalità di presentazione – La richiesta è gratuita e la domanda può essere presentata tramite una delle seguenti modalità (PEC, e-mail ordinaria con allegata copia di un valido documento di identità del richiedente, posta raccomandata) e preferibilmente nell’apposito modulo Richiesta di Accesso Generalizzato . L’Area competente conclude il procedimento con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell’istanza. In caso di accoglimento, l’amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.

2) Modulistica accesso GENERALIZZATO e informativa privacy

Richiesta di riesame – Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro tale termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 (venti) giorni. Se i dati o documenti richiesti sono detenuti dal RPCT, la richiesta di riesame va presentata al Segretario Generale. Avverso la decisione dell’amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT o del Segretario Generale, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010.

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C) Accesso Civico Documentale ai sensi della Legge 241/1990,

è l’accesso agli atti e ai provvedimenti formati dall’AdSPmSO o dalla stessa stabilmente detenuti è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è richiesto l’accesso.

Richiesta di accesso_ex_art._22_l._n._24190 ( DOCUMENTALE)

Per ulteriori specifiche si prega di visionare il Regolamento ed altri Documenti per l’accesso civico, l’accesso documentale e l’accesso generalizzato.

regolamento

 

6.560 mt

Banchine

625.800 m2

Piazzali

24.000.000 m2

Specchi Acquei

11.855 mt

Pontili/Accosti

154.152 unità

Traffico Passeggeri

32.379.065 tonn.

Merci Movimentate

291.468 unità

Traffico rotabili

51.666 unità

Container

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